L'Agenzia fiscale ha emesso un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 a carico di un operatore di scommesse con sede all'estero, privo di concessione statale. Il giudice di secondo grado ha annullato la pretesa tributaria, ritenendo applicabile la sentenza della Corte Costituzionale che escludeva la tassazione retroattiva per i centri trasmissione dati collegati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, precisando che l'incostituzionalità tutela unicamente gli intermediari locali e non l'allibratore estero. L'operatore straniero resta dunque il debitore principale verso l'erario italiano anche per le annualità precedenti al 2011, a prescindere dal possesso della concessione.
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