La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex amministratore, condannato per reati fiscali. La Corte ha confermato che, pur avendo rassegnato le dimissioni formali, egli ha continuato a operare come amministratore di fatto, svuotando la società e trasferendo le attività a una nuova entità da lui controllata. Il ricorso è stato respinto per la sua genericità, in quanto non contestava specificamente le motivazioni della sentenza d'appello e tentava di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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