La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di 'patteggiamento in appello'. La Corte ha ribadito che, una volta accettato l'accordo, l'imputato rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e il successivo ricorso in Cassazione può basarsi solo su vizi relativi alla formazione dell'accordo, non sui motivi a cui si è rinunciato.
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