Un Lavoratore, condannato per tentato furto pluriaggravato, aveva accettato un patteggiamento in appello, concordando la pena con il Pubblico Ministero e rinunciando a tutti i motivi di ricorso tranne quelli sul trattamento sanzionatorio. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il patteggiamento in appello è un accordo processuale irrevocabile. Non si può modificare unilateralmente la pena concordata, a meno che la pena non sia illegale. Il ricorso, contestando la misura della pena, non era ammissibile.
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