Una società del settore energetico ha impugnato un avviso di pagamento per sanzioni relative al tardivo versamento di accise. Durante il processo in Cassazione, la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali (cd. "rottamazione cartelle bis"), pagando integralmente quanto dovuto. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuto pagamento e della documentazione prodotta, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, giustificando la compensazione delle spese legali per via della natura condonistica della procedura.
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