L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava un accertamento catastale a carico di un cittadino. L'ente pubblico ha eseguito la notifica dell'appello tramite un operatore postale privato prima delle riforme del 2017. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica a mezzo posta privata di atti giudiziari, effettuata senza licenza speciale in quel periodo, non è inesistente ma nulla. Poiché il contribuente non si è costituito nel giudizio di secondo grado, tale nullità non è stata sanata. Inoltre, manca la certezza legale sulla data di consegna dell'atto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, confermando l'inammissibilità dell'appello e dando ragione al contribuente.
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