L'Agenzia delle Entrate contestava l'esclusione delle torri eoliche dal calcolo della **rendita catastale** per una **centrale eolica**, sostenendo che fossero costruzioni tassabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, in base alla Legge di Stabilità 2016, le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, come le torri, i rotori e le navicelle degli aerogeneratori, rientrano nella categoria degli "imbullonati". Questi elementi sono esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, indipendentemente dalla loro natura strutturale o dal fatto che siano infissi al suolo. La decisione tutela il contribuente.
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