Una società operante nel settore aeronautico aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Durante il giudizio in Cassazione, la società ha aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia prevista dalla legge. L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'avvenuta definizione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo tributario, stabilendo che le spese legali restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
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