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art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

6 provvedimenti

Mobilità volontaria: licenziamento privato per ente pubblico economico
Un lavoratore, trasferito tramite mobilità volontaria da un Comune a un Consorzio (CISI), è stato licenziato per soppressione del posto. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso, ma la Corte d'Appello aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, qualificando il CISI come ente pubblico non economico e applicando la disciplina del pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che la mera concessione di servizi a terzi non esclude la natura di ente pubblico economico di un consorzio, se scopi e fonti di entrata sono imprenditoriali. Pertanto, la mobilità volontaria nel pubblico impiego verso un ente economico comporta l'applicazione del diritto privato al rapporto di lavoro, rendendo legittimo il licenziamento ex art. 2118 c.c.
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Divieto di incarichi a pensionati: se non ricevi la pensione non vale
La Corte di Cassazione ha chiarito la portata del divieto di incarichi a pensionati nella Pubblica Amministrazione. Un sovrintendente di una fondazione, pur avendo maturato i requisiti per la pensione da un precedente impiego, non aveva presentato domanda né percepiva alcun assegno. La fondazione aveva interrotto il pagamento dello stipendio, ritenendo l'incarico nullo. La Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo un principio fondamentale: il divieto si applica solo a chi è 'collocato in quiescenza', ovvero a chi percepisce effettivamente un trattamento pensionistico. La sola maturazione dei requisiti, senza la concreta erogazione della pensione, non è sufficiente a far scattare il divieto di incarichi retribuiti.
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Mansioni superiori: guida al diritto del lavoratore
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un dipendente di un Consorzio di Bonifica al riconoscimento delle mansioni superiori di natura dirigenziale. Nonostante l'ente sostenesse l'applicabilità delle norme sul pubblico impiego, i giudici hanno ribadito che i Consorzi di Bonifica sono enti pubblici economici soggetti alla disciplina del lavoro privato. Di conseguenza, l'esercizio effettivo di funzioni dirigenziali, anche in assenza di una formale previsione in pianta organica o a seguito di una soppressione cartolare della posizione non ancora attuata, genera il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile.
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Responsabilità solidale appalti: anche per le SPA pubbliche
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale di una società per azioni a partecipazione pubblica, committente in un appalto, per i crediti retributivi non pagati ai dipendenti dell'impresa appaltatrice. L'ordinanza chiarisce che l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni non si estende a soggetti di diritto privato, anche se qualificati come "enti aggiudicatori". Viene inoltre ribadito che il beneficio di preventiva escussione non è retroattivo e che la decadenza biennale è interrotta anche da una semplice richiesta stragiudiziale, rafforzando la tutela dei lavoratori negli appalti.
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Comando dipendente pubblico: chi è responsabile?
Un dipendente di un'agenzia pubblica, in comando dipendente pubblico presso una società privata, ha citato l'agenzia per demansionamento. La Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, affermando che l'amministrazione di appartenenza mantiene la legittimazione passiva e la responsabilità sulla gestione del rapporto di lavoro, inclusi gli oneri economici derivanti da un eventuale demansionamento.
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Permessi retribuiti: il Comune rimborsa il datore?
Una società di servizi ha richiesto e ottenuto da un Comune il rimborso dei costi per i permessi retribuiti concessi a un proprio dipendente, eletto Sindaco dello stesso Comune. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la società, pur essendo a partecipazione pubblica, deve essere considerata un 'datore di lavoro privato' ai fini della normativa sui permessi retribuiti per amministratori locali. Di conseguenza, l'onere finanziario di tali permessi spetta all'ente locale che beneficia della funzione pubblica e non all'azienda. La qualifica di 'organismo di diritto pubblico' non modifica la natura privatistica del rapporto di lavoro.
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