Un lavoratore, trasferito tramite mobilità volontaria da un Comune a un Consorzio (CISI), è stato licenziato per soppressione del posto. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso, ma la Corte d'Appello aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, qualificando il CISI come ente pubblico non economico e applicando la disciplina del pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che la mera concessione di servizi a terzi non esclude la natura di ente pubblico economico di un consorzio, se scopi e fonti di entrata sono imprenditoriali. Pertanto, la mobilità volontaria nel pubblico impiego verso un ente economico comporta l'applicazione del diritto privato al rapporto di lavoro, rendendo legittimo il licenziamento ex art. 2118 c.c.
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