La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un proprietario che chiedeva il riconoscimento di una servitù di passo per usucapione sul fondo del vicino. Secondo la Corte, la sola esistenza di una porta che si affaccia sulla proprietà altrui non è sufficiente a dimostrare l'esercizio di un passaggio continuo per oltre vent'anni. Mentre tale apertura può costituire una servitù di veduta, per la servitù di passo è indispensabile fornire la prova concreta e incontrastata del transito, onere che nel caso di specie non è stato assolto dal ricorrente. La decisione conferma quindi quella della Corte d'Appello, ribadendo la netta distinzione tra le due tipologie di servitù e il rigoroso onere probatorio richiesto per l'usucapione.
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