Un lavoratore italiano, residente e impiegato nel Regno Unito per un'azienda italiana, ha richiesto il rimborso delle imposte trattenute sul suo TFR. La Corte di Cassazione ha confermato il suo diritto, chiarendo che, secondo la convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Regno Unito, la tassazione TFR estero spetta esclusivamente al Paese in cui il lavoro è stato svolto e dove il contribuente risiede. La Corte ha inoltre specificato che la prova della residenza estera è sufficiente per il rimborso, anche in assenza di uno specifico certificato dell'autorità fiscale straniera.
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