Un contribuente, dopo aver impugnato degli avvisi di accertamento fino in Cassazione, ha aderito alla definizione agevolata della controversia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che, in questi casi, non è dovuto il versamento del doppio del contributo unificato, poiché la chiusura del contenzioso deriva da una norma sopravvenuta e non dall'esito del ricorso.
Continua »