Una professionista, esercente l'attività di medico, ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2000, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, eccependo l'inammissibilità della richiesta a causa dell'adesione della contribuente a un condono fiscale per le stesse annualità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il condono fiscale estingue solo i debiti tributari e non preclude al contribuente il diritto di richiedere il rimborso di imposte versate ma non dovute, anche se relative ai medesimi periodi d'imposta sanati.
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