Una società ha impugnato una cartella di pagamento per la TARSU, sollevando questioni sulla notifica dell'atto presupposto, sulla decadenza della riscossione e sulla carenza di motivazione degli interessi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il rifiuto di ricevere l'atto perfeziona la notifica cartella di pagamento, salvo querela di falso. Ha inoltre chiarito che il termine di decadenza applicabile era quello triennale e non annuale, e che la motivazione degli interessi era adeguata in quanto la cartella seguiva un avviso di accertamento dettagliato.
Continua »