Una società e un Comune, in lite per un accertamento TARSU su aree produttive di rifiuti speciali, hanno presentato ricorso e controricorso in Cassazione. A seguito di un accordo, le parti hanno reciprocamente rinunciato ai ricorsi. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento, compensando le spese legali. La decisione chiarisce che in caso di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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