La Corte di Cassazione risolve un conflitto di competenza tra un Tribunale e una Corte d'Appello, stabilendo a chi spetti disporre la vendita di beni oggetto di confisca per equivalente. La sentenza ribadisce il principio secondo cui la competenza per gli adempimenti esecutivi, come la vendita, appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento ablativo e non al giudice dell'esecuzione. Questa regola, basata sull'art. 86 disp. att. c.p.p., si applica a tutte le forme di confisca, inclusa quella per equivalente, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
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