Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo, venendo a conoscenza solo tramite esso di tre cartelle esattoriali che sosteneva non fossero mai state notificate. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. L'ordinanza chiarisce che, a seguito di una recente modifica legislativa (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973), l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire, a meno che il contribuente non dimostri un pregiudizio specifico e concreto, come l'impossibilità di partecipare a un appalto pubblico. Poiché tale prova mancava, il ricorso è stato rigettato.
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