Una professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2009 alla Gestione Separata INPS e delle relative sanzioni civili per evasione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla debenza dei contributi, confermando che il termine di pagamento era stato legittimamente prorogato e quindi il credito non era prescritto. Tuttavia, accogliendo il secondo motivo di ricorso alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Suprema Corte ha annullato le sanzioni civili. I giudici hanno stabilito che per i professionisti non iscritti alla cassa professionale per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS non comporta l'applicazione di sanzioni per i periodi precedenti al 2011, a causa dell'incertezza normativa dell'epoca. Di conseguenza, la professionista deve pagare i contributi ma non le sanzioni.
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