La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29765/2025, ha stabilito che il costo ammortamento di un bene non può essere incluso tra i costi operativi per il calcolo dell'agevolazione ambientale (c.d. "Tremonti ambiente"). Un'impresa aveva aumentato il suo beneficio fiscale aggiungendo le quote di ammortamento di un impianto fotovoltaico ai costi operativi. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che tale pratica costituisce un'illegittima duplicazione del beneficio (bis in idem), poiché l'ammortamento rappresenta già la ripartizione del costo originario dell'investimento, che è il presupposto dell'agevolazione stessa. Includerlo nuovamente comporterebbe un ingiusto arricchimento per l'impresa.
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