Un imprenditore edile viene costretto a pagare una somma di denaro per la cosiddetta "messa a posto" del proprio cantiere. L'Imputato, insieme ad altri complici, avanza le richieste estorsive utilizzando minacce gravi, tra cui l'uso di armi da guerra. Condannato in appello, L'Imputato ricorre in Cassazione contestando l'applicazione delle aggravanti e il diniego delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici confermano la sussistenza del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla presenza di più persone riunite. La richiesta di "messa a posto" implica di per sé l'uso del metodo mafioso, poiché presuppone il controllo criminale del territorio. Inoltre, il risarcimento offerto è stato ritenuto insufficiente a coprire il grave danno morale subito dalla vittima, escludendo così ogni sconto di pena.
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