L'Imputato, condannato all'ergastolo per concorso in due omicidi pluriaggravati di stampo mafioso, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello. La difesa contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo il valore di una lettera di confessione inviata anni prima, e l'applicazione dell'aggravante dei motivi abietti unitamente a quella mafiosa per l'eliminazione di un testimone scomodo. La Suprema Corte ha rigettato integralmente l'impugnazione. I giudici hanno confermato che la confessione, resa effettiva solo di fronte a prove schiaccianti dopo una lunga fase di silenzio processuale, non giustifica le circostanze attenuanti generiche. Inoltre, uccidere un potenziale informatore per imporre il silenzio integra pienamente i motivi abietti. La condanna all'ergastolo resta immutata.
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