La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava una carenza motivazionale riguardo alla propria responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità sulla motivazione è estremamente limitato. Tale censura è ammessa solo se dalla sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio. Nel caso di specie, non essendo emersi elementi giustificativi evidenti, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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