La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati contro una sentenza della Corte d'Appello. Il primo ricorso è stato respinto poiché i motivi erano generici e non contestavano specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. Il secondo ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto l'imputato aveva aderito al concordato in appello, istituto che limita drasticamente la possibilità di ricorrere in Cassazione. La Corte ha ribadito che, una volta concordata la pena, l'impugnazione è ammessa solo per vizi relativi alla formazione della volontà o per l'illegalità della sanzione, condizioni non riscontrate nel caso di specie.
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