Un appaltatore, poi fallito, chiede ai committenti il pagamento dei lavori. I committenti sostengono di aver già pagato troppo e chiedono la restituzione del surplus. Il Tribunale dà ragione ai committenti. La Curatela fallimentare fa appello, lamentando che il giudice di primo grado fosse cessato dal servizio prima della pubblicazione della sentenza. La Corte d'Appello riesamina il caso nel merito e conferma la decisione. La Cassazione respinge il ricorso della Curatela: sebbene la cessazione del magistrato configuri un vizio di costituzione del giudice che rende nulla la sentenza, tale nullità non comporta il rinvio al primo grado. Di conseguenza, senza la prova di un danno concreto e specifico subito nel giudizio d'appello, il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. La Curatela perde la causa e deve pagare le spese.
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