L'Imputato è stato condannato per il reato di furto in abitazione e danneggiamento dopo essere penetrato nell'appartamento confinante della Persona Offesa attraverso un foro nel muro, sottraendo una pelliccia e un piumino. La difesa ha sostenuto l'assenza del dolo specifico, poiché il gesto era motivato da dispetto e la refurtiva era stata subito restituita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che il fine di profitto, elemento costitutivo del furto, non deve avere necessariamente natura economica. Esso può consistere anche in un'utilità morale o non patrimoniale, come la soddisfazione di un sentimento di vendetta, ritorsione o dispetto personale.
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