Un automobilista minacciava due ausiliarie del traffico per costringerle ad annullare una multa e a non elevarne una successiva. Condannato in appello per estorsione, l'imputato ricorreva in Cassazione chiedendo la riqualificazione in violenza privata. La Suprema Corte ha escluso l'estorsione per mancanza di un danno patrimoniale diretto alle vittime, ma ha respinto la tesi della violenza privata. Trattandosi di ausiliarie del traffico, qualificate come incaricate di pubblico servizio, la condotta integra il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Di conseguenza, la Corte ha riqualificato il fatto e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna poiché il reato, così ridefinito, risultava ormai estinto per intervenuta prescrizione.
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