La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il diniego di revoca di un sequestro preventivo. Il vincolo giudiziario era stato imposto su un impianto di frantumazione materiali a seguito del reato di violazione di sigilli. La difesa sosteneva che il sequestro violasse il principio di proporzionalità, ma i giudici hanno rilevato come l'indagato avesse utilizzato diverse società come schermi per proseguire l'attività illecita nonostante i precedenti vincoli amministrativi. La Corte ha ribadito che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge, escludendo la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione.
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