Il Sottoposto ha impugnato il provvedimento che respingeva la revoca della sorveglianza speciale, misura applicata nel 1995 e aggravata nel 2001. La difesa sosteneva l'assenza di attualità della pericolosità sociale, evidenziando il tempo trascorso dall'ultimo reato e la detenzione in Olanda con liberazione condizionale. La Corte d'Appello ha confermato la misura, rilevando che il soggetto era fuggito all'estero per eludere i controlli, mantenendo la base operativa dei suoi traffici illeciti in Olanda senza mostrare un reale cambiamento di vita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che nei procedimenti di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla sola violazione di legge. La motivazione dei giudici di merito è risultata logica, coerente e non apparente, giustificando pienamente la persistente pericolosità del ricorrente.
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