Un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo aver acquistato l'appartamento, ha citato in giudizio l'ente proprietario per ottenere anche la proprietà del box auto pertinenziale. L'inquilino sosteneva che il suo diritto di riscatto si estendesse anche al box. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il diritto di riscatto previsto dalla legislazione speciale sull'edilizia pubblica è limitato esclusivamente alle unità abitative e non si applica alle loro pertinenze, come i garage. La Corte ha inoltre escluso che le normative urbanistiche sui parcheggi obblighino l'ente a trasferire la proprietà del box insieme a quella dell'alloggio.
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