Una società contribuente ha contestato una richiesta di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella prodromica. L'agente della riscossione ha prodotto la ricevuta di ritorno, ma i giudici di merito hanno dato ragione al contribuente, affermando che l'agente avesse l'onere della prova sul contenuto della busta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, una volta provata la consegna del plico, l'onere della prova si sposta sul destinatario, che deve dimostrare che la busta era vuota o conteneva un atto differente.
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