Un amministratore viene condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva dopo aver trasferito ingenti somme dalla propria società, poi fallita, ad altre aziende del suo gruppo. La difesa sostiene la tesi dei vantaggi compensativi, affermando che i prelievi sarebbero stati bilanciati dalle dinamiche di gruppo e il fallimento causato da eventi successivi imprevedibili. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, chiarendo che l'appartenenza a un gruppo non giustifica lo svuotamento delle casse aziendali. Per evitare la condanna, l'amministratore deve dimostrare un vantaggio concreto e specifico capace di neutralizzare il danno per i creditori. Inoltre, per il reato basta il dolo generico, ovvero la semplice volontà di sottrarre i beni alla loro funzione di garanzia, a prescindere dalla consapevolezza dello stato di insolvenza.
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