La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per evasione, ritenendo i motivi di appello troppo generici. La decisione del giudice di merito di negare la causa di non punibilità e le attenuanti generiche è stata confermata, in quanto basata sulla reiterata assenza dal domicilio e sui precedenti dell'imputata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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