Una società cooperativa ha impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo di non superare le soglie dimensionali di fallibilità. A riprova di ciò, ha depositato solo bozze di bilancio non approvate né depositate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la produzione di bilanci non approvati equivale alla loro totale omissione. I giudici di merito hanno legittimamente ritenuto inattendibile tale documentazione, valutando invece come prova del dissesto i debiti scaduti indicati nelle stesse bozze. La Suprema Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito valutare liberamente l'attendibilità delle scritture contabili alternative, senza l'obbligo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio esplorativa. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento è stata definitivamente confermata.
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