Un Ente Pubblico ha impugnato una cartella di pagamento per tasse non pagate (IRES e IVA), contestando la mancata firma del funzionario e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della cartella di pagamento. I giudici hanno chiarito che l'assenza di firma non annulla l'atto se questo è chiaramente riconducibile all'ufficio emittente. Inoltre, per i ruoli consegnati prima del giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile non comporta alcuna nullità. L'Ente Pubblico perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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