La Corte di Cassazione interviene su una controversia relativa al compenso professionale di un ingegnere. L'ordinanza stabilisce che le maggiorazioni forfettarie e i compensi a tempo (vacazioni) non sono dovuti automaticamente, ma richiedono la prova specifica delle attività extra svolte dal professionista. Viene inoltre chiarito che, in assenza di accordo, la liquidazione del compenso deve seguire le tariffe vigenti al momento della decisione giudiziale e non protocolli d'intesa non vincolanti. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa per un nuovo esame basato su questi principi.
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