La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24734/2024, ha rigettato il ricorso di una Procura, confermando l'inutilizzabilità di intercettazioni provenienti da un procedimento diverso. La Corte ha stabilito, in linea con le Sezioni Unite, che la disciplina più permissiva introdotta nel 2020 sull'utilizzabilità intercettazioni si applica solo se entrambi i procedimenti (quello di origine e quello di destinazione) sono stati iscritti dopo il 31 agosto 2020. Senza tali prove, il quadro indiziario a carico degli indagati è stato ritenuto insufficiente.
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