Un architetto, dopo aver eseguito incarichi per un Comune senza essere pagato, ha intentato un'azione di arricchimento. La Cassazione ha chiarito che, per ottenere l'indennizzo, non è necessario un riconoscimento formale dell'utilità dell'opera da parte dell'Ente pubblico, spettando al giudice valutarla. La Corte ha anche sanzionato la violazione del giudicato parziale, poiché la Corte d'Appello aveva rigettato anche domande non oggetto di impugnazione.
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