Una donna ha presentato una querela di falso contro un testamento, una donazione e una procura per ribaltare due sentenze definitive a lei sfavorevoli in una disputa immobiliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la falsità di un atto processuale, come la procura, non rientra nei motivi di revocazione citati dalla ricorrente (art. 395, n. 2, c.p.c.). L'inammissibilità di questo punto chiave ha reso irrilevanti gli altri motivi del ricorso, consolidando la definitività delle precedenti sentenze.
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