La Corte di Cassazione ha stabilito che un provvedimento non decisorio, come un'ordinanza che dispone la liberazione di un immobile nell'ambito di una procedura fallimentare, non è impugnabile con ricorso straordinario né può essere oggetto di revocazione. Il caso riguardava un soggetto che rivendicava la proprietà di alcuni terreni per usucapione contro un fallimento. La Corte ha chiarito che tali provvedimenti, non risolvendo in via definitiva una controversia su diritti soggettivi, non sono suscettibili di passare in giudicato. La parte che si ritiene lesa deve, invece, intraprendere un autonomo giudizio di cognizione per far valere le proprie ragioni.
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