I Comproprietari di un terreno, rimasto privo di sbocco sulla via pubblica in seguito a una divisione ereditaria, hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo della Terza Confinante. In subordine, hanno richiesto l'accertamento dell'usucapione della stessa servitù. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Comproprietari. I giudici hanno chiarito che, se l'interclusione deriva da una divisione, il proprietario deve prima chiedere il passaggio gratuito ai condividenti e non può rivolgersi subito a terzi estranei. Inoltre, la domanda di usucapione è stata respinta per la mancanza del requisito dell'apparenza, non essendoci opere visibili destinate in modo inequivocabile al transito esclusivo dei richiedenti. I Comproprietari sono stati condannati a pagare le spese legali.
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