I familiari di un lavoratore vittima della criminalità organizzata ricevevano gli assegni vitalizi di legge. Successivamente, il Ministero dell'Interno ha sospeso l'erogazione dei benefici. La Corte d'Appello ha confermato la legittimità della sospensione, rilevando che i beneficiari non possedevano, fin dall'inizio, il requisito fondamentale dell'estraneità ad ambienti delinquenziali, data la stretta parentela e la contiguità con esponenti di spicco della criminalità locale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei familiari, stabilendo che la valutazione dei requisiti per le provvidenze destinate alle vittime della criminalità organizzata deve sussistere fin dall'origine. L'accertamento del giudice non è vincolato dalle precedenti concessioni amministrative, confermando che la mancanza del requisito di estraneità impedisce il mantenimento dell'assegno.
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