Una società ha impugnato un avviso di accertamento sostenendo la nullità per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario con delega non nominativa. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha stabilito che per la validità della delega di firma non è necessaria l'indicazione del nome del funzionario, essendo sufficiente l'individuazione tramite la qualifica e un ordine di servizio interno. Questo tipo di delega, infatti, rappresenta un mero decentramento burocratico e non un trasferimento di funzioni, rendendo sufficiente la possibilità di una verifica successiva dei poteri del firmatario.
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