Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'annullamento delle misure cautelari contro il Direttore Generale di una compagnia di navigazione. L'accusa ipotizzava i reati di truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture per aver nascosto avarie su navi veloci continuando a percepire contributi pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la frode nelle pubbliche forniture non è configurabile nelle concessioni di trasporto pubblico, poiché i passeggeri, e non l'ente pubblico, sono i destinatari diretti del servizio. Inoltre, l'omessa comunicazione di lievi guasti (pari allo 0,21% delle corse complessive) non costituisce truffa in assenza di un obbligo specifico di segnalazione spontanea e di un reale pericolo per la sicurezza della navigazione. Vince l'indagato, le cui misure cautelari restano annullate.
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