Una società di distribuzione carburanti ha chiesto il rimborso dell'IRBA, una tassa regionale, ritenendola illegittima. La Corte di Cassazione, con la sentenza 3773/2025, ha stabilito che la domanda di rimborso va rivolta esclusivamente all'Agenzia delle Dogane e non alla Regione beneficiaria del gettito. La Corte ha chiarito la questione della legittimazione passiva rimborso IRBA, affermando che, data la natura di tributo erariale derivato, la gestione del contenzioso spetta all'organo statale che ne cura accertamento e riscossione. Di conseguenza, il ricorso originario contro la Regione è stato dichiarato inammissibile.
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