La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 75/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, cogliendo l'occasione per ribadire un principio fondamentale in tema di prove digitali. La Corte ha stabilito che l'estrazione dati informatici da un dispositivo non costituisce un accertamento tecnico irripetibile. Di conseguenza, la mancata adozione di specifiche modalità di acquisizione non rende la prova automaticamente inutilizzabile, a meno che non si dimostri un'effettiva alterazione dei dati originali.
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