Un uomo viene condannato per una violenta aggressione dopo il ritrovamento del suo DNA sullo zaino lasciato nell'auto usata per il colpo. La difesa impugna la sentenza contestando la prova scientifica e sostenendo che la sottrazione dei beni, avvenuta dopo l'aggressione, non configurasse il reato contestato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito. Inoltre, confermano la configurabilità del reato di rapina impropria: la violenza o minaccia, anche se antecedente o contestuale alla sottrazione dei beni, serve a garantire l'impunità o il possesso della refurtiva, integrando pienamente il reato. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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