Un contribuente, condannato in appello per omessa dichiarazione IVA, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del proprio diritto di difesa. Il difensore aveva infatti richiesto tempestivamente tramite posta elettronica certificata la trattazione orale in appello. Tuttavia, la Corte d'appello ha deciso il processo in forma scritta (cartolare), senza la partecipazione delle parti, a causa di un mancato inserimento della richiesta nel fascicolo da parte della cancelleria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancata attivazione dell'udienza partecipata, a fronte di una regolare richiesta, determina una nullità assoluta e insanabile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per un nuovo giudizio in pubblica udienza.
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