La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un individuo condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, c. 5, D.P.R. 309/90). L'imputato sosteneva che la sostanza fosse per uso personale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che in sede di legittimità non si possono rivalutare i fatti. Ha inoltre confermato che, sebbene il solo peso della sostanza non sia una prova decisiva, il superamento dei limiti tabellari, unito ad altri indizi, costituisce un valido fondamento per accertare la destinazione allo spaccio.
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