La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un automobilista condannato per omicidio stradale. Il punto centrale della controversia riguardava il **concorso di colpa**, stabilito nella misura di due terzi a carico dell'imputato e un terzo a carico della vittima. Il ricorrente lamentava la mancata rivalutazione di tali percentuali da parte del giudice di rinvio. La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che, essendo l'annullamento precedente limitato esclusivamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non aveva il potere di modificare la ripartizione della responsabilità già accertata, ma solo quello di adeguare la pena finale alla gravità della colpa.
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