L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, contestando la severità della pena inflitta per ripetute condotte di cessione di stupefacenti. La difesa riteneva ingiustificato il rigore dei giudici di merito, sostenendo che il vincolo della continuazione dovesse attenuare la valutazione penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La reiterazione dello spaccio costituisce un valido indice di elevata gravità del fatto. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la correttezza della quantificazione della pena e hanno reputato il trattamento sanzionatorio proporzionato, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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